1. Al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi nazionali e comunitari di competitività e di sviluppo economico sostenibile, nei nuovi scenari di ripartizione internazionale del lavoro, è istituita l'Agenzia logistica interportuale dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «ALIAT».
2. L'ALIAT costituisce un'iniziativa pilota in quanto si riferisce a un territorio logistico singolare che può servire potenzialmente un quarto del mercato dei consumatori dell'Unione europea.
3. L'ALIAT è un ente di diritto pubblico e opera in conformità alla presente legge e agli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di federalismo nel governo dei sistemi infrastrutturali dei trasporti e della logistica.
4. L'ALIAT è espressione della volontà delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle istituzioni locali dei territori ricompresi nella macroregione logistica dell'Alto Tirreno.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano anche l'istituzione delle agenzie logistiche interportuali che possono essere costituite per conseguire le stesse finalità sui diversi ambiti territoriali del «Molo Italia».
1. Gli interventi dell'ALIAT si sviluppano nell'ambito della macroregione logistica dell'Alto Tirreno, che comprende le strutture ed infrastrutture di trasporto, logistiche e hub interportuali: porti, aeroporti, distripark, interporti, piattaforme logistiche
1. All'ALIAT è affidato il conseguimento dei complessivi obiettivi strategici della macroregione logistica dell'Alto Tirreno nel settore della logistica integrata e a valore aggiunto.
2. L'ALIAT è responsabile del coordinamento della programmazione strategica e dei piani di realizzazione di infrastrutture logistiche e di trasporto interne al territorio della macroregione, al fine di garantire gli obiettivi di competitività e di sviluppo economico sostenibile concordati dalla medesima Agenzia con il Governo nazionale e con la Commissione europea. A tale fine l'ALIAT concerta la propria attività strategica anche con i coordinatori europei dei corridoi strategici dell'Unione europea e, in particolare, con i coordinatori dei corridoi Lione-Torino-Trieste-Kiev e Genova-Novara-Rotterdam.
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, l'ALIAT dispone di strumenti di sostegno, di controllo e di intervento sanzionatario.
2. Tra gli strumenti di sostegno, l'ALIAT utilizza proprie dotazioni finanziarie per cofinanziare iniziative strutturali e gestionali congruenti con la realizzazione dei propri piani strategici.
3. Tra gli strumenti di controllo, l'ALIAT utilizza un Osservatorio logistico quale strumento di conoscenza globale e
1. La sede operativa dell'ALIAT è fissata in Parma quale baricentro e cerniera dei territori logistici dell'Alto Tirreno nei confronti del nord Italia e del centro Europa e sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
2. La sede operativa dell'Osservatorio logistico di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata in Genova quale principale avamposto nazionale nella competizione logistica globale e quale sede di eccellenza di professionalità e di ricerca tecnologica nel settore logistico.
1. I proventi dell'ALIAT devono bilanciare i costi operativi e i cofinanziamenti erogati per sostenere le iniziative congruenti
1. Sono organi dell'ALIAT il presidente, il segretario generale e il consiglio.
2. Il presidente è nominato dalle istituzioni territoriali della macroregione.
3. Il segretario generale è nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della macroregione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.