PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e finalità).

      1. Al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi nazionali e comunitari di competitività e di sviluppo economico sostenibile, nei nuovi scenari di ripartizione internazionale del lavoro, è istituita l'Agenzia logistica interportuale dell'Alto Tirreno, di seguito denominata «ALIAT».
      2. L'ALIAT costituisce un'iniziativa pilota in quanto si riferisce a un territorio logistico singolare che può servire potenzialmente un quarto del mercato dei consumatori dell'Unione europea.
      3. L'ALIAT è un ente di diritto pubblico e opera in conformità alla presente legge e agli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di federalismo nel governo dei sistemi infrastrutturali dei trasporti e della logistica.
      4. L'ALIAT è espressione della volontà delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle istituzioni locali dei territori ricompresi nella macroregione logistica dell'Alto Tirreno.

      5. Le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano anche l'istituzione delle agenzie logistiche interportuali che possono essere costituite per conseguire le stesse finalità sui diversi ambiti territoriali del «Molo Italia».

Art. 2.
(Ambito territoriale di intervento).

      1. Gli interventi dell'ALIAT si sviluppano nell'ambito della macroregione logistica dell'Alto Tirreno, che comprende le strutture ed infrastrutture di trasporto, logistiche e hub interportuali: porti, aeroporti, distripark, interporti, piattaforme logistiche

 

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integrate, infrastrutture ferroviarie, stradali ed autostradali, nonché autostrade del mare e corridoi strategici europei, appartenenti o collegate con le realtà territoriali di Livorno, Pisa, Massa Carrara, La Spezia, Genova, Savona, Imperia, Cuneo, Torino, Novara, Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza e Parma.

Art. 3.
(Obiettivi).

      1. All'ALIAT è affidato il conseguimento dei complessivi obiettivi strategici della macroregione logistica dell'Alto Tirreno nel settore della logistica integrata e a valore aggiunto.
      2. L'ALIAT è responsabile del coordinamento della programmazione strategica e dei piani di realizzazione di infrastrutture logistiche e di trasporto interne al territorio della macroregione, al fine di garantire gli obiettivi di competitività e di sviluppo economico sostenibile concordati dalla medesima Agenzia con il Governo nazionale e con la Commissione europea. A tale fine l'ALIAT concerta la propria attività strategica anche con i coordinatori europei dei corridoi strategici dell'Unione europea e, in particolare, con i coordinatori dei corridoi Lione-Torino-Trieste-Kiev e Genova-Novara-Rotterdam.

Art. 4.
(Strumenti).

      1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, l'ALIAT dispone di strumenti di sostegno, di controllo e di intervento sanzionatario.
      2. Tra gli strumenti di sostegno, l'ALIAT utilizza proprie dotazioni finanziarie per cofinanziare iniziative strutturali e gestionali congruenti con la realizzazione dei propri piani strategici.
      3. Tra gli strumenti di controllo, l'ALIAT utilizza un Osservatorio logistico quale strumento di conoscenza globale e

 

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locale e quale supporto tecnico alla pianificazione e al monitoraggio degli interventi sul territorio della macroregione. L'ALIAT, con proprio regolamento, istituisce l'Osservatorio logistico entro tre mesi dalla data della sua istituzione.
      4. L'ALIAT ha poteri di intervento sanzionatorio, da utilizzare per eccezione, al fine di garantire il libero accesso alle infrastrutture e ai servizi logistici della macroregione ristabilendo le condizioni di libera concorrenza, qualora si determinino distorsioni nell'uso di infrastrutture e di servizi logistici interni alla medesima macroregione.
      5. L'ALIAT ha poteri di controllo sulle merci in transito nella macroregione e, in particolare, su quelle di provenienza da Paesi non membri dell'Unione europea, rispetto alle quali controlla e certifica la conformità alle politiche ambientali, economiche e sociali dell'Unione europea e nazionali dei processi di produzione, della qualità delle merci e della dignità dei prodotti controllati.

Art. 5.
(Sedi operative).

      1. La sede operativa dell'ALIAT è fissata in Parma quale baricentro e cerniera dei territori logistici dell'Alto Tirreno nei confronti del nord Italia e del centro Europa e sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
      2. La sede operativa dell'Osservatorio logistico di cui all'articolo 4, comma 3, è fissata in Genova quale principale avamposto nazionale nella competizione logistica globale e quale sede di eccellenza di professionalità e di ricerca tecnologica nel settore logistico.

Art. 6.
(Proventi).

      1. I proventi dell'ALIAT devono bilanciare i costi operativi e i cofinanziamenti erogati per sostenere le iniziative congruenti

 

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con i piani strategici della medesima Agenzia.
      2. L'ALIAT è beneficiaria di un fondo di dotazione di 100 milioni di euro destinato alla costituzione delle sedi operative della medesima Agenzia e dell'Osservatorio logistico di cui all'articolo 4, comma 3, e alla loro prima operatività anche in termini di sostegno a opere infrastrutturali urgenti. Tale investimento iniziale è da reperire attraverso il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) in attuazione del sostegno agli hub interportuali previsti nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 21 dicembre 2001, n. 121.
      3. All'ALIAT è, altresì, attribuita una quota pari al 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nelle piattaforme logistiche della macroregione logistica dell'Alto Tirreno, porti, aeroporti, distripark e interporti, da reimpiegare nel cofinanziamento di infrastrutture e di piattaforme logistiche strategiche. Tali somme sono recuperate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in misura quasi decuplicata, attraverso la tassazione sui differenziali dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società connesse allo sviluppo economico indotti dall'ALIAT nel settore delle attività logistiche della macroregione.
      4. L'ALIAT realizza ulteriori proventi attraverso attività retribuite di ricerca e formazione, certificazione di processi e di prodotti, trasferimento di know-how e assistenza tecnica sul territorio nazionale e in Paesi terzi.

Art. 7.
(Organi).

      1. Sono organi dell'ALIAT il presidente, il segretario generale e il consiglio.
      2. Il presidente è nominato dalle istituzioni territoriali della macroregione.
      3. Il segretario generale è nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della macroregione.

 

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      4. I membri del consiglio sono nominati in misura paritetica dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle istituzioni territoriali della macroregione.
      5. Sulla base del regolamento istitutivo dell'Osservatorio logistico di cui all'articolo 4, comma 3, l'ALIAT provvede alla nomina della struttura direttiva del medesimo Osservatorio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.